Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale
derivante
da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale
L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso–difetto) all’Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.
I) Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008:
individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Si propone quindi
la liquidazione congiunta :
del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
vale a dire
la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di :
c.d. danno biologico “standard”,
c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle nuove Tabelle -varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti 1 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
aumentato
--in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”--
di una percentuale ponderata
(dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%),
così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
una forbice di valori monetari,
da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
(il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Punto biologico 2008 riv. al 2009
Aumento %
Punto danno “non patrimoniale” 2011
Aumento personalizzato
Euro 70,56
25%
Euro 91,00
Fino a max Euro 136,00
Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale
derivante
da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale
L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso–difetto) all’Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.
I) Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008:
individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Si propone quindi
la liquidazione congiunta :
del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
vale a dire
la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di :
c.d. danno biologico “standard”,
c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle nuove Tabelle -varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti 1 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
aumentato
--in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”--
di una percentuale ponderata
(dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%),
così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
una forbice di valori monetari,
da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
(il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Punto biologico 2008 riv. al 2009
Aumento %
Punto danno “non patrimoniale” 2011
Aumento personalizzato
Euro 70,56
25%
Euro 91,00
Fino a max Euro 136,00
Osservatorio per La Giustizia civile di Milano
Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale
derivante
da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale
II) A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.
In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:
per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%,
una forbice di valori monetari,
da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
(il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Punto biologico 2008 riv. al 2009
Aumento %
Punto danno “non patrimoniale” 2011
Aumento personalizzato
Euro 70,56
25%
Euro 91,00
Fino a max Euro 136,00
Personalizzazione
(Tribunale di Milano - Tabelle 2011)
Inserire una percentuale di I.P. tra 10 e 100. Il sistema calcolerà la personalizzazione massima corrispondente.
I.P. = 10 %
I.P. = 11 %
I.P. = 12 %
I.P. = 13 %
I.P. = 14 %
I.P. = 15 %
I.P. = 16 %
I.P. = 17 %
I.P. = 18 %
I.P. = 19 %
I.P. = 20 %
I.P. = 21 %
I.P. = 22 %
I.P. = 23 %
I.P. = 24 %
I.P. = 25 %
I.P. = 26 %
I.P. = 27 %
I.P. = 28 %
I.P. = 29 %
I.P. = 30 %
I.P. = 31 %
I.P. = 32 %
I.P. = 33 %
I.P. = 34 %
I.P. = 35 %
I.P. = 36 %
I.P. = 37 %
I.P. = 38 %
I.P. = 39 %
I.P. = 40 %
I.P. = 41 %
I.P. = 42 %
I.P. = 43 %
I.P. = 44 %
I.P. = 45 %
I.P. = 46 %
I.P. = 47 %
I.P. = 48 %
I.P. = 49 %
I.P. = 50 %
I.P. = 51 %
I.P. = 52 %
I.P. = 53 %
I.P. = 54 %
I.P. = 55 %
I.P. = 56 %
I.P. = 57 %
I.P. = 58 %
I.P. = 59 %
I.P. = 60 %
I.P. = 61 %
I.P. = 62 %
I.P. = 63 %
I.P. = 64 %
I.P. = 65 %
I.P. = 66 %
I.P. = 67 %
I.P. = 68 %
I.P. = 69 %
I.P. = 70 %
I.P. = 71 %
I.P. = 72 %
I.P. = 73 %
I.P. = 74 %
I.P. = 75 %
I.P. = 76 %
I.P. = 77 %
I.P. = 78 %
I.P. = 79 %
I.P. = 80 %
I.P. = 81 %
I.P. = 82 %
I.P. = 83 %
I.P. = 84 %
I.P. = 85 %
I.P. = 86 %
I.P. = 87 %
I.P. = 88 %
I.P. = 89 %
I.P. = 90 %
I.P. = 91 %
I.P. = 92 %
I.P. = 93 %
I.P. = 94 %
I.P. = 95 %
I.P. = 96 %
I.P. = 97 %
I.P. = 98 %
I.P. = 99 %
I.P. = 100 %
I.P. 10 %
Aumento Personalizzato Massimo 49%
I.P. 11 %
Aumento Personalizzato Massimo 48%
I.P. 12 %
Aumento Personalizzato Massimo 47%
I.P. 13 %
Aumento Personalizzato Massimo 46%
I.P. 14 %
Aumento Personalizzato Massimo 45%
I.P. 15 %
Aumento Personalizzato Massimo 44%
I.P. 16 %
Aumento Personalizzato Massimo 43%
I.P. 17 %
Aumento Personalizzato Massimo 42%
I.P. 18 %
Aumento Personalizzato Massimo 41%
I.P. 19 %
Aumento Personalizzato Massimo 40%
I.P. 20 %
Aumento Personalizzato Massimo 39%
I.P. 21 %
Aumento Personalizzato Massimo 38%
I.P. 22 %
Aumento Personalizzato Massimo 37%
I.P. 23 %
Aumento Personalizzato Massimo 36%
I.P. 24 %
Aumento Personalizzato Massimo 35%
I.P. 25 %
Aumento Personalizzato Massimo 34%
I.P. 26 %
Aumento Personalizzato Massimo 33%
I.P. 27 %
Aumento Personalizzato Massimo 32%
I.P. 28 %
Aumento Personalizzato Massimo 31%
I.P. 29 %
Aumento Personalizzato Massimo 30%
I.P. 30 %
Aumento Personalizzato Massimo 29%
I.P. 31 %
Aumento Personalizzato Massimo 28%
I.P. 32 %
Aumento Personalizzato Massimo 27%
I.P. 33 %
Aumento Personalizzato Massimo 26%
I.P. 34 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 35 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 36 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 37 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 38 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 39 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 40 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 41 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 42 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 43 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 44 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 45 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 46 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 47 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 48 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 49 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 50 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 51 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 52 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 53 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 54 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 55 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 56 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 57 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 58 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 59 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 60 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 61 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 62 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 63 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 64 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 65 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 66 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 67 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 68 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 69 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 70 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 71 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 72 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 73 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 74 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 75 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 76 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 77 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 78 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 79 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 80 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 81 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 82 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 83 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 84 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 85 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 86 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 87 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 88 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 89 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 90 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 91 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 92 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 93 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 94 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 95 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 96 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 97 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 98 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 99 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%
I.P. 100 %
Aumento Personalizzato Massimo 25%